
In relazione alla recente nota della Direzione dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, ci stupisce dover ribadire che le ferie sono irrinunciabili e proprio per la loro natura di diritto irrinunciabile non possono essere cancellate o decurtate dall’amministrazione.
Difatti, una volta scaduto il termine legale entro cui è fatto obbligo all’Azienda di far godere le ferie maturate dal lavoratore (entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione), oppure quello contrattuale (entro 6 mesi successivi all’anno di maturazione), non si verifica l’automatica perdita del diritto, né tantomeno, come detto, le ferie possono essere “cancellate” o “congelate” dall’amministrazione.
Sarà sempre possibile richiederne il godimento tardivo durante tutto il corso del rapporto di lavoro.
Tale possibilità, deve ritenersi sempre ammessa come riconosciuto espressamente dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 6 aprile 2006 (causa 124/2005, secondo cui “le ferie rimangono utili ai fini della sicurezza e della salute se godute in un periodo successivo”)
Infine si precisa che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.

